ORDINANZA N. 2849
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE
VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 1923T
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LOCALITĄ varie
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del 18/9/2002
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CIRCOSCRIZIONE N.
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AS/
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Ordinanza per il blocco
della circolazione veicolare nel giorno di domenica 22 settembre 2002 in occasione
delle "Giornate Ecologiche 2002"
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Codice della
Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà
facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare sulle strade
comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Visto il D.M. del 15 aprile 2002 n. 1076 e visto il D.D del 17 aprile 2002 n.
1077, con i quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha
promosso la campagna "Giornate Ecologiche 2002";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 17.09.2002, mecc. n. 200206958/21,
recante l'oggetto: "Giornata Ecologica 22 settembre 2002 - Adesione della
Città di Torino. - Adozione di misure restrittive della circolazione
veicolare e promozione del trasporto pubblico urbano";
Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione dell'inquinamento
atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono la diffusione di una maggiore
sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle tematiche della
mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo
18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
il giorno 22 settembre 2002
- l'istituzione del divieto di circolazione
(intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione) dei veicoli
mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area
delimitata da: corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso Vittorio
Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso
Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri,
ponte Umberto I (tutti i confini dell'area sono esclusi).
Divieto di accesso (fatta eccezione per i veicoli di coloro che devono raggiungere
le proprietà private) alla carreggiata nord di corso Vittorio Emanuele
II nel tratto tra via Arsenale e corso Re Umberto, con conseguente obbligo di
immissione nella carreggiata centrale di corso Vittorio Emanuele II all'altezza
di via Arsenale per coloro che percorrono la carreggiata nord.
E' inoltre vietata la circolazione,
fatta eccezione per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
private:
- per la circoscrizione
3, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nell'area interna di piazza Martini,
con esclusione delle vie periferiche;
- per la circoscrizione
4, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 nel tratto di corso Francia compreso
tra largo Francia e via Principi d'Acaja, già oggetto dell'ordinanza
n° 2.610 che qui si richiama;
- per la circoscrizione
5, dalle ore 14,00 alle ore 18,30 nel tratto di via dei Gladioli compreso
tra vie delle Primule e via delle Magnolie;
- per la circoscrizione
6, dalle ore 9,00 alle ore ,30 del 23.09.2002 corso Vercelli nel tratto da piazza
Crispi compresa a via Sempione esclusa, già oggetto dell'ordinanza
n° 2722 che qui si richiama;
- per la circoscrizione
7, dalle ore 13,00 alle ore 19,00 in corso Chieti (tratto da corso
Belgio a lungopo Antonelli compreso), piazza Toti e piazza Chiaves;
- per la circoscrizione
8, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 tutta l'area delimitata da corso
Massimo d'Azeglio, corso Vittorio Emanuele II, il fiume Po e via Canova,
fatta eccezione per corso Dante e via Correggio;
- per la circoscrizione
9, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nel quadrilatero compreso tra le
vie: Asuncion (compresa), piazza Galimberti (compresa), Giordano Bruno
(esclusa), Sebastopoli controviale lato sud (escluso), Unione Sovietica
controviale ovest (escluso);
- per la circoscrizione
10, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, compreso il divieto di sosta con la
rimozione coatta, in: via Farinelli (da via Togliatti a fine numerazione),
via Morandi e via Capuana (nei tratti che costeggiano l'ex scuola Capuana);
Fanno eccezione, e quindi possono
circolare, le seguenti categorie di veicoli:
- taxi, tram e autobus in servizio
pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli delle Forze Armate,
dell'ARPA e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco,
dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile
in servizio;
- veicoli utilizzati per il
trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
- veicoli elettrici o ibridi
se circolanti con la trazione elettrica;
- veicoli di cittadini residenti
nella zona centrale vietata, in possesso dei permessi ZTL rilasciati dalla
Città o degli abbonamenti gratuiti per la sosta a pagamento rilasciati
dall'ATM per le sottozone di competenza. I suddetti veicoli sono autorizzati
ad uscire o rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione
fino alle ore 14 e dalle ore 18,00.
Fanno inoltre eccezione le seguenti
categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione:
- veicoli delle aziende e degli
enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata
la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
- veicoli utilizzati per il
trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili
in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
- operatori sanitari e assistenziali
in servizio, in visita domiciliare con destinazione all'interno dell'area
bloccata, con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui
operano;
- veicoli al servizio di testate
televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni,
i ponti radio ecc. e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa
periodica nonché veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine, in
servizio nella giornata di domenica, in possesso di dichiarazione rilasciata
dalla testata per cui lavorano;
- veicoli utilizzati da società,
lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica,
servizi manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;
- veicoli utilizzati per il
trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni
e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché
forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli
inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti
per battesimi, cresime e comunioni). Le deroghe del presente punto sono
concesse limitatamente per i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE
e successive e per i veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE
e successive e i veicoli alimentati a GPL o metano;
- veicoli di ministri di culto
di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
- veicoli o mezzi d'opera per
i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore
Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Tributi,
Catasto e Partecipate - Settore Pubblicità e COSAP, o autorizzati
con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni
di trasloco;
- veicoli di imprese che eseguono
lavori urgenti per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di
sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli utilizzati per la
realizzazione delle iniziative promosse dal Comune nell'ambito delle domeniche
ecologiche, nell'organizzazione di manifestazioni promosse dalle Circoscrizioni,
e nell'organizzazione della manifestazione "Identità e Differenza"
e "Giochi d'Argento",
forniti di appositi contrassegni rilasciati dai settori competenti;
- veicoli per il trasporto
di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per
anziani o singole comunità;
- incaricati dei servizi di
pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli adibiti al trasporto
di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico
valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione
suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;
- veicoli utilizzati da edicolanti
di turno con certificazione;
- veicoli di incaricati alla
consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso
di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
- veicoli di residenti in altre
regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione
o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo
- se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area
soggetta al blocco. La presente eccezione è valida esclusivamente
per i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e
per i veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
- veicoli delle Associazioni
o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI
o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti
alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario
della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi
con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante
luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è
direttamente impegnato. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente
ai veicoli catalizzati conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive
o i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive;
L'orario ed il tragitto per cui è
consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
- La pubblicità del presente
provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali a cura
della Città, per l'area centrale, e delle Circoscrizioni interessate,
per le rispettive zone di competenza territoriale, e/o le prescrizioni impartite
dagli Organi di Polizia presenti in loco.
- Il Comando del Corpo di Polizia
Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente
ordinanza.
- Di dare pubblicità al
presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi di
legge.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori
si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura
di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)