ORDINANZA N. 2767
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 466 |
LOCALITĄ lungo Po Diaz |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 12.09.2002 |
GI/VARIE02/diazrevoca |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, a seguito dei lavori di riqualficazione della piazza Vittorio Veneto e al fine di tutelare maggiormente la sicurezza della circolazione è stato istituito in via Maria Vittoria l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via, all'intersezione con lungo Po Diaz , con l'ordinanza n. 2685 prot. 445 del 4.09.2002
Vista l'ordinanza n. 337 del 31 marzo 1966, con la quale veniva istituito tra l'altro, il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il lungo Po Diaz, nei confronti di quelli provenienti dalle trasversali;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in lungo Po Diaz
-la revoca del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il lungo Po, rispetto alle vie trasversali istituito con l'ordinanza n. 337 del 31 marzo 1966;
-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero9 delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)