ORDINANZA N. 2767

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 466

LOCALITĄ lungo Po Diaz

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 12.09.2002

GI/VARIE02/diazrevoca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, a seguito dei lavori di riqualficazione della piazza Vittorio Veneto e al fine di tutelare maggiormente la sicurezza della circolazione è stato istituito in via Maria Vittoria l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via, all'intersezione con lungo Po Diaz , con l'ordinanza n. 2685 prot. 445 del 4.09.2002

Vista l'ordinanza n. 337 del 31 marzo 1966, con la quale veniva istituito tra l'altro, il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il lungo Po Diaz, nei confronti di quelli provenienti dalle trasversali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in lungo Po Diaz

-la revoca del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il lungo Po, rispetto alle vie trasversali istituito con l'ordinanza n. 337 del 31 marzo 1966;

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero9 delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)