ORDINANZA N. 2766
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 465 |
LOCALITĄ lungo Po Cadorna |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 12.09.2002 |
GI/VARIE02/cadornarevoca |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, a seguito dei lavori di riqualficazione della piazza Vittorio Veneto e al fine di tutelare maggiormente la sicurezza della circolazione è stato istituito in via Matteo Pescatore l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via, all'intersezione con lungo Po Cadorna, con l'ordinanza n. 2686 prot. 446 del 4.09.2002
Vista l'ordinanza n. 214 prot. 31 marzo 1966, con la quale veniva istituito tra l'altro, il diritto di precedenza per i veicoli percorrono lungo Po Luigi Cadorna nei confronti di quelli provenienti dalle trasversali;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in lungo Po Cadorna
la revoca del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il lungo Po, rispetto alle vie trasversali istituito con l'ordinanza n. 337 del 31 marzo 1966;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero9 delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)