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ORDINANZA N. 2760

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 461

LOCALITĄ Piazza Crispi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 11/09/2002

LB/VARIE02/crispi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo, Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Crispi

  1. l'istituzione del divieto di transito sulla banchina rialzata EST della piazza, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi sulla banchina di cui al punto 1) suddetto;
  3. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio:

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato EST della carreggiata perimetrale EST della piazza;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato EST della piazza, nel tratto antistante il fabbricato individuato dal n.c. 60;
  3. l'istituzione della sosta, con disposizione "a pettine", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:

  1. l'istituzione della sosta sulla banchina rialzata OVEST della piazza, con disposizione "a pettine" su due file parallele, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD sulla corsia di manovra della banchina rialzata OVEST;
  3. la revoca delle ordinanze:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)