Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo, Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in piazza Crispi
l'istituzione del divieto di transito sulla banchina rialzata EST della piazza, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT;
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi sulla banchina di cui al punto 1) suddetto;
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio:
sul lato OVEST della carreggiata perimetrale EST, con disposizione "in fila",
sul lato EST della carreggiata centrale EST, con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato EST della carreggiata perimetrale EST della piazza;
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato EST della piazza, nel tratto antistante il fabbricato individuato dal n.c. 60;
l'istituzione della sosta, con disposizione "a pettine", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:
sul lato EST nel tratto antistante il fabbricato individuato dal n.c. 60,
sul lato OVEST nel tratto antistante il fabbricato individuato dal n.c. 61,
l'istituzione della sosta sulla banchina rialzata OVEST della piazza, con disposizione "a pettine" su due file parallele, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD sulla corsia di manovra della banchina rialzata OVEST;
la revoca delle ordinanze:
n. 230 prot. n. 1693 del 15.11.1976 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi lungo il lato Est del controviale Est della piazza per tutta la sua lunghezza;
n. 1106 prot. n. 1036 del 7.9.1992 che istituiva il divieto di circolazione veicolare nei giorni prefestivi tra le ore 20.30 e le ore 21.30 e negli altri giorni feriali tra le ore 14.00 e le ore 15.30, sulle carreggiate EST ed OVEST e sulla banchina rialzata, fatte alcune eccezioni;
n. 113 prot. n. 18 del 20.01.2000 che regolamentava la sosta sulla piazza;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.