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ORDINANZA N. 2733

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 457

LOCALITĄ via Giolitti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10.09.2002

GI/VARIE02/giolitti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 32 prot. 3 del 5.01.2001, con la quale tra l'altro al punto 1) veniva istituito il divieto di sosta permanente, sul lato NORD di via Giolitti, con sosta riservata alle biciclette, motocicli e ciclomotori, immediatamente ad EST del n.c. 1 per un tratto di m 25 nelle apposite rastrelliere;

Considerato che la posa delle rastrelliere si è rivelato valida, seppure non ancora sufficiente a sopperire in modo adeguato alle esigenze dei fruitori e pertanto, si ritiene di estendere per un ulteriore tratto i provvedimenti succitati;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giolitti

l'estensione lineare del tratto in cui è vigente il divieto di sosta permanente, istituito con l'ordinanza n. 32 prot. 3 del 5.01.2001 meglio citata in premessa, per ulteriori m 5.00 circa procedendo verso EST, fino al n.c. 1 bis b, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motociclette nelle apposite rastrelliere;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)