ORDINANZA N.2628 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 292 H III.1.2 |
LOCALITĄ: Via Cellini, 30 |
Da Via Saluzzo, 1 |
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del 29.8.2002 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
(Riserva di sosta ad uso disabile) |
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SB/sa /revoca e istituzione ad p./ cellini |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 4004 prot 3052 del 13.12.00 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 4712 rilasciato al titolare per un posto auto, sul lato EST della via a m. 3 a NORD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 1;
Vista la nota con la quale il titolare ha comunicato l'indirizzo del nuovo domicilio;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
ORDINA
In Via Saluzzo
in Via Cellini
l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 4712 per un posto auto, sul lato SUD della via, immediatamente ad EST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 30;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)