ORDINANZA N 2610
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE
E MOBILITĄ SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 1775 t |
LOCALITĄ Corso Francia, ecc., |
del29.8.2002 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 - 4 |
AS/lv21/manif/tratrodistrada |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Just for Joy European Association, relativa alla manifestazione "1° Festival Internazionale del Teatro di Strada di Torino;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2002 mecc. n. 200206102/006, recante l'oggetto: "Festival Internazionale di Teatro di Strada - domeniche 8 - 15 e 22 settembre 2002 - adozione di misure restrittive della circolazione veicolare";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
sulla carreggiata centrale
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli per motivi tecnici, eccetto veicoli adibiti ai lavori di allestimento e smontaggio strutture, per un'area di circa m 12 x m 20;
sulla carreggiata centrale
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli, per un'area di circa m 6 x m 8 corrispondente all'occupazione dei palchi;
sulle carreggiate laterali
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, compresa la sosta quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica, e per i veicoli dei residenti che devono raggiungere le proprietà latistanti, dalle ore 10,00 alle ore 19,00;
sulla carreggiata
laterale SUD,
tratto: Via Principi d'Acaja - Corso Inghilterra, esclusi
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, compresa la sosta quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per i veicoli dei residenti che devono raggiungere le proprietà latistanti, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 del 22 settembre 2002;
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 10,00 alle ore 19,00 dell'8 settembre 2002, fatta eccezione per i veicoli dei residenti che devono raggiungere le proprietà latistanti e per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica; detti veicoli potranno transitare a doppio senso di marcia, prescindendo dall'eventuale senso unico in atto;
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 9,00 dell'8 settembre 2002 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della parata;
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 10,00 alle ore 19,00 del 15 settembre 2002, fatta eccezione per i veicoli dei residenti che devono raggiungere le proprietà latistanti, di Soccorso e della Forza Pubblica; detti veicoli potranno transitare a doppio senso di marcia, prescindendo dall'eventuale senso unico in atto;
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 9,00 del 15 settembre 2002 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della parata;
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 10,00 alle ore 19,00 del 22 settembre 2002, fatta eccezione per i veicoli dei residenti che devono raggiungere le proprietà latistanti, di Soccorso e della Forza Pubblica; detti veicoli potranno transitare a doppio senso di marcia, prescindendo dall'eventuale senso unico in atto;
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 9,00 del 22 settembre 2002 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della parata;
con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA