Disegno in formato dwf

ORDINANZA N. 2569

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.430

LOCALITĄ corso Dante

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 22.08.2002

GI/VARIE02/dantesu

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che a seguito dell'attuazione della sosta a pagamento nella carreggiata laterale SUD di corso Dante, la sezione della carreggiata risulta essere insufficiente per il transito in entrambi i sensi di marcia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

corso Dante, carreggiata laterale SUD

  1. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato NORD, nel tratto compreso tra via Roccabruna e via Pagano;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra via Frugarolo e via Pagano, con direzione da OVEST verso EST;
  3. l'istituzione del senso unico alternato a vista, nel tratto compreso tra via Frugarolo e via Roccabruna, con precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata con direzione da EST verso OVEST;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)