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ORDINANZA N. 2513

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 419

LOCALITĄ via Cavour

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 12/08/02

LB/VARIE02/cavour

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che i posti auto riservati, con ordinanza n. 3462 prot. n. 589 del 3.11.2000, all'Ospedale S. Giovanni Battista per l'erogazione di particolari servizi ospedalieri risultano insufficienti, mentre l'area riservata alla salita e discesa pazienti, istituita con ordinanza n. 145 prot. n. 133 del 31.1.1996, si rivela sovradimensionata rispetto alle esigenze;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cavour

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con sosta consentita "in fila" ai veicoli muniti di contrassegno rilasciato dall'Ospedale S. Giovanni Battista per l'erogazione di particolari servizi ospedalieri sul lato NORD, per un tratto di m 35 circa a partire da m 45.00 circa ad EST di via Accademia Albertina e procedendo verso EST;
  2. la revoca del divieto di sosta permanente con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti al trasporto di persone dirette e provenienti alla/dalla struttura ospedaliera San Giovanni Battista, per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa passeggeri, istituita con l'ordinanza n. 145 prot. n. 133 del 31.1.1996, punto 3), limitatamente al tratto di cui al suddetto punto 1);
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)