Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 , 7 , 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Direttore della Circoscrizione n.5 relativa ai lavori di manutenzione del plateatico del mercato di piazza della Vittoria;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
nei giorni 5, 6 e 7 agosto 2002
Dalle ore 6.00 alle ore 15.00
in:
via Villar su ambo i lati, tratto: via Bibiana - piazza della Vittoria
piazzetta Chiesa della Salute, su tutta la piazza;
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita per i veicoli degli operatori mercatali autorizzati e per i veicoli in possesso del contrassegno per persone motulese ;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone motulese;
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'inizio dei lavori;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.