ORDINANZA N. 2403

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 403

LOCALITĄ Corso Casale interno 109

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 26/07/02

LB/VARIE02/casale109

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 34, prot. n. 34 del 17.01.94 che istituiva il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli nel parco/giardino Michelotti;

Vista la segnalazione del Presidente della Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità di impedire fisicamente l'accesso al suddetto parco dei cicli e motocicli, e garantire la sicurezza pedonale, mediante l'adozione dei provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Casale interno 109

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa delle transenne, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)