ORDINANZA N. 2403 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 403 |
LOCALITĄ Corso Casale interno 109 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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del 26/07/02 |
LB/VARIE02/casale109 |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 34, prot. n. 34 del 17.01.94 che istituiva il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli nel parco/giardino Michelotti;
Vista la segnalazione del Presidente della Circoscrizione 7^;
Ritenuta la necessità di impedire fisicamente l'accesso al suddetto parco dei cicli e motocicli, e garantire la sicurezza pedonale, mediante l'adozione dei provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Casale interno 109
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa delle transenne, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |