ORDINANZA N. 2375

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 400

LOCALITĄ corso Marconi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 25/07/2002

GI/VARIE02/marconi70

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerando che, nel tratto di corso Marconi di seguito individuato, sono stati adottati la sosta a pagamento ed altri provvedimenti;

Vista l'ordinanza n. 1970 prot. 333 del 20.06.2002, con la quale al punto 2) veniva istituito sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Marconi, il divieto di sosta dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 nei giorni feriali, a partire da m 30 circa ad EST del f.m. EST di via Madama Cristina e procedendo verso EST per un tratto di m 48.00 circa e la contestuale revoca della sosta a pagamento limitatamente agli orari in cui è vigente il divieto di sosta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo, per semplificare l'interpretazione delle prescrizioni della segnaletica agli utenti;

ORDINA

la modifica di vigenza dell'orario del divieto di sosta, istituito con l'ordinanza n. 1970 prot. 333 del 20.06.2002 punto 2), meglio specificata in premessa, stabilendo l'orario dalle ore 8.00 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dei giorni feriali e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)