ORDINANZA N. 2371

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 397

LOCALITĄ corso Turati

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 24.07.02

GI/VARIE02/turati

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che è stata attuata la sosta a pagamento nell'area Crocetta e razionalizzata la sosta;

Viste le ordinanze n 86/83 e n 87/84 del 23.01.92, con la quali veniva istituito il divieto di sosta permanente e di fermata con la rimozione coatta, su ambo i lati della carreggiata laterale OVEST di corso Turati, nel tratto via Magellano - carreggiata NORD che collega la carreggiata OVEST di corso Turati e la carreggiata NORD di corso Rosselli, escluse;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Turati

la revoca del divieto di sosta permanente e di fermata, con la rimozione coatta dei veicoli, sul lato OVEST della carreggiata OVEST limitatamente ad un tratto compreso tra i nn.cc. 46 e 48, istituito con le ordinanze n 86/83 e 87/84 del 23.01.92 meglio specificate in premessa;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)