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ORDINANZA N. 2320

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 390

LOCALITĄ piazza Principe Amedeo, anello palazzina di Stupinigi (Comune Nichelino)

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 22.07.02

AS/gi/VARIE02/stupinigi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Stabilito che la strada anulare della Palazzina di Caccia di Stupinigi (piazza Principe Amedeo), ricadente nel territorio comunale di Nichelino, è di proprietà patrimoniale della Città di Torino;

Considerato che nell'ala OVEST della Palazzina è ubicata la Scuola Materna Mauriziana di Stupinigi, che ha segnalato la necessità di disporre di uno spazio per effettuare le operazioni di carico/scarico derrate alimentari;

Ritenuta pertanto la necessità, in considerazione dell'alta densità di traffico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Principe Amedeo (Comune di Nichelino)

l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 10.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della carreggiata anulare OVEST della Palazzina, in prossimità del n.c.. 6 per un tratto di m 6 con disposizione "in fila";

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)