ORDINANZA N. 2310
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 383 |
LOCALITĄ corso Bramante |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 19.07.2002 |
GI/VARIE02/bramanteBONTI |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 587 prot. 645 del 25.06.1990 e n. 588 prot. 646 del 25.06.1990, con le quali era stato istituito il divieto di sosta permanente e la rimozione coatta, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD di corso Bramante, partendo da m 24.50 ad EST del sottopasso costituente il prolungamento della via Bartolomeo Bonti e procedendo verso EST per mt.44,50;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
la revoca dell'ordinanza n. 645 prot. 587 e dell'ordinanza n. 646 prot. 588 del 25.06.90, meglio specificate in premessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)