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ORDINANZA N. 2205

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 366

LOCALITĄ via Giolitti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 9.07.2002

GI/VARIE02/giolitti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali del Civico Ufficio Tecnico;

Vista l'ordinanza n. 1728 prot. n. 1622 del 9.11.94, con la quale veniva tra l'altro al punto 2) veniva istituita un'area per il carico e scarico cose, sul lato NORD della via per un tratto di m 10 tra via Lagrange e il n.c. 1 della via stessa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giolitti

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD , a m 6.00 circa ad EST del f.f. EST di piazza San Carlo , per un tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila";
  2. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
  3. la revoca del divieto di sosta , sul lato NORD della via, con sosta riservata alle biciclette, motocicli e ciclomotori, nelle apposite rastrelliere immediatamente ad OVEST del n.c. 1 limitatamente ad un tratto di m 5.00, procedendo verso OVEST, istituito con l'ordinanza n. 32 prot. n. 3 del 5.01.2001;
  4. la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 1728 prot. 1622 del 9.11.94, meglio specificata in premessa;
  5. l'istituzione della sosta a pagamento, nel tratto di cui al punto 4) suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)