ORDINANZA N. 2204
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 365 |
LOCALITĄ via delle Orfane |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 9/07/02 |
GI/VARIE02/orfane |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, al fine di consentire la posa di un dehors prospiciente l'esercizio commerciale ubicato in via delle Orfane 24D, veniva revocata un'area per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via e, la soppressione di tale area causerebbe delle oggettive difficoltà agli operatori commerciali;
Vista l'ordinanza n. 1565 prot. 276 del 22.05.2002, con la quale veniva revocata un'area per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST di via delle Orfane, tra i nn.cc. 24A e 24D;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via delle Orfane
1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, tra i nn.cc. 24A e 24D, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)la revoca dell'ordinanza n. 1565 prot. 276 del 22.05.2002, meglio specificata in premessa;
3)la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)