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ORDINANZA N. 2177

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 356

LOCALITĄ via Roma

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 5.07.2002

AS/gi/VARIE02/roma

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che è stato istituito un servizio di collegamento di trasporto pubblico denominato "Turismo Bus Torino" gestito dall'ATM;

Preso atto che detto servizio verrà effettuato su un percorso che interesserà anche la via Roma;

Vista l'ordinanza n. 523 del 18.04.1994, con la quale è istituito il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t in via Roma;

Vista la nota dell'ATM con la quale viene comunicato che l'autobus impegnato per tale servizio ha una massa complessiva a pieno carico di 17,6 t e vista la relazione tecnica dell'ufficio comunale competente con la quale si dichiara l'idoneità statica strutturale della via Roma al transito del suddetto veicolo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Roma

-in deroga all'ordinanza n. 523 del 18.04.1994, citata in premessa, il consenso al transito al veicolo autobus suburbano modello Autodromo "Bus Otto" che effettua il servizio di collegamento dell'ATM denominato "Turismo Bus Torino";

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)