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ORDINANZA N. 2145

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 352

LOCALITĄ Via Ivrea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 4.07.2002

LB/VARIE02/ivrea

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1046, prot. n. 955 del 12.6.1996 che istituiva in via Ivrea, tratto: corso Vercelli - piazzale Romolo e Remo:

  1. il limite massimo di velocità di 40 km/h,
  2. il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, fatte alcune eccezioni,
  3. il senso unico di circolazione veicolare da Ovest verso Est nel varco di collegamento tra corso Vercelli e la via stessa,
  4. la collocazione di rallentatori ad effetto ottico, nei due sensi di marcia,
  5. la collocazione di n. 2 dossi artificiali in corrispondenza delle vie Samone/Cavagnolo;

Vista l'ordinanza n. 1733 prot. n. 1612 del 11.10.1996, che istituiva il consenso al transito nella suddetta via Ivrea anche ai veicoli SATTI;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla riqualificazione e risistemazione viabile in via Ivrea;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Ivrea

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
  2. l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5, fatta eccezione per i veicoli ATM, SATTI e AMIAT che attendono al servizio specifico; le autocisterne destinate al rifornimento di combustibile negli stabili ivi ubicati; i veicoli diretti alle attività commerciali, artigianali e industriali ubicate lungo la via medesima e nelle vie con essa intersecanti;
  3. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata EST, immediatamente a SUD del n.c. 45;
  4. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della via nel tratto compreso tra corso Vercelli e la carreggiata di collegamento tra corso Vercelli e la via stessa, fatta eccezione per i veicoli AMIAT che attendono al servizio specifico per il medesimo tratto sul lato OVEST della via;
  5. la revoca delle ordinanze n. 1046 prot. n. 955 del 12.6.96 e n. 1733 prot. n. 1612 dell'11.10.96, meglio specificate in premessa;

B) nella carreggiata di collegamento tra corso Vercelli e via Ivrea

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
  3. l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5, fatta eccezione per i veicoli ATM, SATTI e AMIAT che attendono al servizio specifico; le autocisterne destinate al rifornimento di combustibile negli stabili ivi ubicati; i veicoli diretti alle attività commerciali, artigianali e industriali ubicate lungo la carreggiata medesima;
  4. l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" su ambo i lati della carreggiata, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)