CITTÀ DI TORINO SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE
E Dl SERVIZIO - COMMERCIO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Constatato che la richiesta della Circoscrizione VII è coerente con gli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, atteso che, tra l'altro con appositi provvedimenti e deliberazioni dei competenti organi comunali l'Area di Borgo Dora era già stata inserita nei Piani di Qualificazione Urbana e nelle attività organizzate dal "The Gate - Progetto Porta Palazzo" che prevedevano sia interventi di ristrutturazione degli edifici e del sedime stradale, sia la riqualificazione delle attività commerciali (negozi e aree mercatali) per la conseguente rivitalizzazione della zona, tant'é, che in particolare, sono in corso da tempo lavori sui sedimi ditale area; Richiamata la normativa e le disposizioni comunali in materia, ed in particolare: l'art. 13 comma 3 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ai sensi del quale "I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato (con sup. di vendita tino a 250 mq.); la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva dal 31 maggio 1999, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali', con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine all'opportunità di ricorrere all'applicazione dell'art. 13 comma 3 del D.L.vo 114/1998, prevedendo la possibilità di autorizzare, mediante apposite ordinanze, la deroga all'obbligo di chiusura notturna degli esercizi commerciali in sede fissa aventi le caratteristiche di esercizi di vicinato; Confermato, alla luce di quanto esposto, che la richiesta è motivata e conforme alle previsioni di legge e alla citata deliberazione del Consiglio Comunale; Richiamato il D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza; DISPONE dalla data di adozione del Presente Provvedimento a tutto il mese di agosto 2002, gli esercizi commerciali in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq., ubicati nel tratto di Via Borgo Dora compreso fra la Via Andreis e la Via Mameli, potranno protrarre l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno fino alle ore 24.00 dal lunedì al sabato, secondo quanto ammesso dall'art. 13 co. 3 del D.L.vo 114/98, in occasione della Manifestazione denominata "Serate d'Estate al Balon"; IL DIRIGENTE Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione. |