ORDINANZA N. 2113
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 346 |
LOCALITĄ via Villa della Regina |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 3.07.2002 |
GI/VARIE02/villatm |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta dell'ATM ;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Villa della Regina
sul lato NORD della via, ad EST del n.c. 3 procedendo verso EST per un tratto di m 20.00 circa
l'istituzione del divieto di fermata, con la sosta consentita in corrispondenza del capolinea, per i veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico;
A) dal 21 giugno al 20 settembre di ogni anno
1)dalle ore 10.00 alle ore 19.30 di tutti i giorni e la sospensione contestuale della sosta a pagamento nei giorni feriali;
B) dal 21 settembre al 20 giugno di ogni anno
1)l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 10.00 alle ore 19.30, nei giorni festivi e nei sabati;
2)la sospensione della sosta a pagamento nei giorni di sabato non festivo, dalle ore 10.00 alle 19.30;
C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)