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ORDINANZA N. 2100

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 344

LOCALITĄ piazza Santa Rita da Cascia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 2/07/2002

GI/VARIE02/casciapedonale

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 e del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200203487/006 del 21.05.2002, dichiarata immediatamente eseguibile e, recante l'oggetto: "Area Pedonale in piazza Santa Rita - Approvazione".

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. l'istituzione dell'Area Pedonale "piazza Santa Rita" nel settore NORD-OVEST della piazza, nel tratto compreso tra via Mombarcaro e via Barletta

in tale area è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per quelli in servizio di soccorso o di emergenza;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che la sosta dei veicoli nell'area pedonale è vietata ai sensi dell'art. 158 del codice della strada e che l'inosservanza di questa norma comporta la rimozione coatta dei veicoli, ai sensi del successivo art. 159;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)