CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE ABIENTE E MOBILITÀ - SETTORE PARCHEGGI ED ESERCIZIO

Prot. N. 2/P

LOCALITÀ: Tutte

Del 27 giugno 2002

CIRCOSCRIZIONE : Tutte

OGGETTO:Ordinanza dirigenziale Prot. 62 P del 30 giugno 2000 e s.m.i. di disciplina generale dei permessi di circolazione e sosta - Uso improprio del contrassegno invalidi - Modifiche.

IL DIRIGENTE

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc. 9405715/06, e s.m.i. si approvava la nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) con vigenza dalle ore 7,30 alle ore 10.30 dei giorni feriali, escluso il sabato.

In esecuzione ditale provvedimento, l'ordinanza sindacale il 431 del 23 marzo 19)5 e s.m.i., accordava, fra l'altro, la possibilità di circolare liberamente ad alcune categorie di veicoli dalla medesima individuate nonché ad ulteriori categorie munite di apposito contrassegno.

Con riferimento a queste ultime, si richiama qui l'ordinanza dirigenziale prot. 62 P del 30 giugno 2000 e s.m.i. di disciplina generale dei permessi di circolazione e sosta, ivi compreso il contrassegno per persone invalide ("H")

In relazione a tale contrassegno, la predetta ordinanza dirigenziale stabilisce, alla lettera P, che "1'uso improprio del contrassegno H ne comporterà l'immediato ritiro; il permesso verrà restituito qualora a seguito di accertamenti disposti dagli Uffici competenti non emergano chiare corresponsabilità del titolare nell'uso improprio del contrassegno medesimo. In caso contrario, conformemente a quanto stabilito in merito dal presente provvedimento con riferimento agli altri contrassegni, per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo. occorrerà presentare nuovamente la documentazione necessaria".

Con tale disposizione l'Amministrazione intendeva consentire all'intestatario del permesso di esporre agli uffici competenti le proprie considerazioni prima di un'eventuale revoca de permesso "H" e conseguente obbligo di ripercorrere l'iter burocratico per un nuovo rilascio.

Peraltro, l'esperienza di questi ultimi anni evidenzia i limiti sia di tale procedura che delle eventuai conseguenze sanzionatorie.

Con riferimento alla prima questione, si è riscontrato come nella quasi totalità dei casi, a pres~r1arsi agli uffici competenti dell'Amministrazione non sia il disabile intestatario del contrassegno "H" (sovente impossibilitato per evidenti ragioni fisiche), quanto il parente che di solito coincide con l'autore della violazione per la quale il permesso è stato ritirato.

In relazione invece alle conseguenze sanzionatorie per uso improprio del permesso, pare opportuno sostituire l'obbligo di ripercorrere l'iter burocratico per un nuovo rilascio (sanzione formalmente pesantissima ma che nei fatti non viene mai applicata), con un periodo di sospensione del permesso "H", variabile a seconda della gravità della fattispecie concreta.

Quest'ultima verrà valutata, oltre che sulla base della relazione di servizio (o del verbale) dell'agente accertatore, anche dalla presentazione di eventuali memorie o contestazioni scritte che l'intestatario del permesso avrà la facoltà di inviare alla Civica Amministrazione.

Pertanto, si intende sostituire l'ultimo periodo della lettera P dell'ordinanza dirigenziale prot. 62 P del 30 giugno 2000 con il seguente: "Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto c~n validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all'Ufficio Permessi di Circolazione della Città. In caso di uso improprio, ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, l'Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno da due a quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva. Prima che il contrassegno invalidi venga sospeso o revocato, il titolare o, in caso d'impedimento, un suo rappresentante, ha il diritto, entro 15 giorni dall'accertamento della violazione, di inviare al Settore Parcheggi ed Esercizio eventuali memorie o controdeduzioni scritte che saranno liberamente valutate dalla Civica Amministrazione".

Visto l'art. 107, comma 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267;

Visti altresì gli Artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992. n. 495.

ORDINA

1. Di sostituire l'ultimo periodo della lettera P (Contrassegno invalidi) dell'ordinanza dirigenziale prot. 62 P del 30 giugno 2000, con il seguente:

"Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso all'Ufficio Permessi di Circolazione della Città sito in Via Garibaldi 23 bis. In caso di uso improprio, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, l'Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno da due a quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva. Prima che il contrassegno invalidi venga sospeso o revocato, il titolare o, in caso d'impedimento, un suo rappresentante, ha il diritto, entro 15 giorni dall'accertamento della violazione. di inviare al Settore Parcheggi ed Esercizio eventuali memorie o controdeduzioni scritte che saranno liberamente valutate dalla Civica Amministrazione".

2. Di dare pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PARCHEGGI ED ESERCIZIO
(Ing. Roberto BERTASIO)