Prot. n. 1702

Ordinanza n. 1982

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E Dl SERVIZIO - COMMERCIO
COMPARTO COMMERCIO SU AREE PRIVATE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI

L'ASSESSORE

Premesso che in data 6 giugno 2002, con prot. 1173/11-3-1, è pervenuta dalla Soc. Lingotto S.p.A. la richiesta, a firma dell'Amministratore Delegato Dr. Filippo Beraudo di Pralormo, di autorizzazione all'apertura degli esercizi commerciali facenti parte del Complesso "8 Gallery" situato nel Centro Polifunzionale Lingotto, per le giornate di domenica 23 e di lunedì 24 giugno 2002, in occasione dei "festeggiamenti in onore del Santo Patrono" durante i quali si. terranno particolari esibizioni musicali e di danza con la presenza di artisti argentini, richiamando fra l'altro le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 152 e 153 del 26/7/2000 e n. 82 del 27/3/2001

Atteso che i festeggiamenti organizzati nelle strutture della Società Lingotto possono avere una capacità attrattiva di pubblico anche a livello extracomunale e si inseriscono tra le iniziative occasionate dalla ricorrenza di 5. Giovanni, Patrono della Città, celebrata con manifestazioni che per se stesse hanno rilievo sovracomunale;

Richiamata la disciplina di legge e comunale in materia di commercio e orari delle attività commerciali e precisamente:

- l'art li comma 5 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114 che attribuisce ai Comuni l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

- il comma 1 dell'art. 12 del medesimo Decreto, ai sensi del quale "Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono dero gare dall'obbligo di cui all'art. 11, com ma 4", e cioè all'obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva
dal 31 maggio 1999, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura
e di chiusura degli esercizi commerciali";

- l'ordinanza n. 510 del 15 febbraio 2002, n. prot. D06A1P5942 che ha fissato il calendario delle giornate di apertura festiva dei negozi per l'anno 2002;

- la delibera della Giunta Regionale n. 42-29532 del 1/3/2000 ed in particolare il capitolo 4 punto 2 lett. b5 in cui si precisa che "ogni Comune della Regione è considerato tudstico e può consentire le deroghe previste per i comuni turistici dalla dcr N. 5454-7802 del 16/6/99, in occasione dello svolgimento di manifestazioni a carattere extracomunale"

- la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2002-44391107 con cui è stato approvato il programma dei festeggiamenti con momenti di attrazione diversificati relativi alla festa predetta;

Verificato che, nel rispetto della citata disciplina, é possibile assumere il provvedimento di deroga richiesto;

Tutto ciò premesso e richiamato, e visto inoltre l'art. 50 commi 3 e 7 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

Per le giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2002, la deroga straordinaria all'obbligo di chiusura festiva per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa facenti parte del Complesso "8 Gallery" in occasione delle esibizioni artistiche previste per la ricorrenza di 5. Giovanni.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa GAGLIARDI