punto 2) modificato con ordinanze 2375/02

ORDINANZA N. 1970

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 333

LOCALITĄ corso Marconi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 20/06/2002

GI/VARIE02/marconi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2109 prot. 218 T del 17.11.97, con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30, esclusi i giorni festivi, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD del corso, nel tratto: via Madama Cristina- via Ormea;

Vista l'ordinanza n. 2226 prot. 242 del 3.12.97, con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, con sosta consentita ai veicoli adibiti al trasporto dei disabili o non vedenti, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per un tratto di m 6 immediatamente ad EST del n.c. 28 e per un tratto di m 6 in corrispondenza del n.c. 30;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Marconi, lato SUD della carreggiata laterale SUD

  1. l'istituzione del divieto di fermata:
  2. -a partire dal f.m. EST di via Madama Cristina e procedendo verso EST, per un tratto di m 17.00 circa;

    -a partire dal lato OVEST di via Ormea e procedendo verso OVEST, per un tratto di m 18.50 circa;

  3. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 nei giorni feriali, a partire da m 30 circa ad EST del f.m. EST di via Madama Cristina e procedendo verso EST per un tratto di m 48.00 circa e la contestuale revoca della sosta a pagamento limitatamente agli orari in cui è vigente il divieto di sosta;
  4. la revoca della sosta a pagamento nei tratti di cui al punto 1) suddetto;
  5. la revoca dell'ordinanza n. 2109 prot. 218 del 17.11.97, meglio specificata in premessa;
  6. la revoca dell'ordinanza n. 2226 prot. 242 T del 3.12.97, meglio specificata in premessa;
  7. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)