CITTÀ DI TORINO SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE
E Dl SERVIZIO - COMMERCIO Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie"; Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate, per quanto riguarda il periodo estivo, nell'arco di tempo dal 10 luglio al 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito ditale periodo, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative; Dato atto che si procede regolarmente ogni anno conformemente alla disciplina citata; Atteso che, anche per l'anno in corso, in data 14/6/2002, con nota n. prot. 21509 dell /6/2002, sono state convocate allo scopo le Organizzazioni di categoria interessate, le rappresentanze dei Comuni confinanti per il necessario coordinamento nonché le Circoscrizioni e, come per i passati esercizi, le proposte sono state unanimi per un calendario sostanzialmente corrispondente a quello stabilito nello scorso anno, e precisamente dal 10 luglio al 6 agosto; Richiamato il D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza; DISPONE 1)Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2002 nell'arco di tempo 10 LUGLIO 2002 - 6 AGOSTO 2002 Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune contenente:
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto". Per quanto riguarda le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore, la cui fissazione la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni (v. art. 15 L.R. 12 novembre 1999, n. 28), si ritiene opportuno fare riferimento alle indicazioni contenute negli artt. da 9 a 12 dell'abrogata L.19 marzo 1980, n. 80, purché non incompatibili con disposizioni di Legge successive ed attualmente vigenti. IL DIRIGENTE |