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ORDINANZA N. 1852

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 305

LOCALITĄ corso Mediterraneo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 12/06/02

GI/VARIE02/mediterraneo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Parroco della Parrocchia di Santa Teresina;

Vista l'ordinanza n. 2151 prot. 378 del 9.08.99, con la quale tra l'altro alla lettera A) sub 2), veniva istituito in corso Mediterraneo, il divieto di sosta, con sosta riservata ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato EST, a m 15.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Caboto, per un posto auto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Mediterraneo

1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 20.00 di tutti i giorni, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, e con sosta consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato EST del corso, a m 15.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Caboto, con disposizione "in fila";

2)la revoca della lettera A) sub 2) dell'ordinanza n. 2151 prot. 378 del 9.08.99, meglio specificata in premessa;

3)la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)