ORDINANZA N. 1834 |
CITTĄ DI TORINO
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 1268 TIII.2.2 |
LOCALITĄ: corso casale 144 |
Del 11.6.2002 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
PR18\sabrina/gara.casale 15.6 |
OGGETTO: GARA PODISTICA MEZZA MARATONA GRAN PREMIO REGIONE PIEMONTE - 15 GIUGNO 2002
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Associazione Podistica Velodromo per lo svolgimento della gara podistica denominata "MEZZA MARATONA GRAN PREMIO REGIONE PIEMONTE";
Aquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 15 giugno 2002
In:
CORSO CASALE 144 (MOTOVELODROMO) - PONTE REGINA MARGHERITA - CORSO TORTONA - CORSO BELGIO - LUNGO PO ANTONELLI - PONTE SASSI - PIAZZA PASINI
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 18.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e a condizione che gli Organizzatori si attengano alle seguenti prescrizioni:
Corso Casale semicarreggiata ovest - Via Signorelli - Via Garelli - Via S. Sebastiao Po - Via Gassino - Via Casalborgone;
Corso Tortona semicarreggiata centrale nord - Via Oropa;
Corso Belgio semicarreggiata est - Via Andorno - Via Lessolo - Via Cigliano - Via Rosazza - Corso Chieti - Via Ricci - Via Brianza - Via Pallanza - Corso Cadore - perimetrale di colleg. Sud est tra Corso Belgio e Lungo Po Antonelli;
- il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del
T.U.L.P.S,
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)