ORDINANZA N. 1817

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1252 T

LOCALITĄ: corso Racconigi

 

CIRCOSCRIZIONE N.03

Del 7.06.02

GP/mercato/racconigi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la segnalazione della Divisione Economia e Sviluppo, Settore Commercio, relativa allo spostamento temporaneo di parte del mercato per consentire l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'area mercatale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dal 10 giugno 2002 e sino a cessate esigenze

in:

  1. corso Racconigi, banchina centrale

  1. il consenso alla circolazione sulla banchina di cui sopra:

detti veicoli dovranno avere massa complessiva a pieno carico sino 3,50 t;

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6,00 alle 17,00 dei giorni feriali esclusi i prefestivi sul lato EST della carreggiata OVEST e sul lato OVEST della carreggiata EST, negli appositi spazi demarcati e /o attrezzati, fatta eccezione, per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
  2. la conferma dell'ordinanza n. 752 del 7.03.02 relativa ai provvedimenti già istituiti per il giorno di sabato e prefestivi;

  1. corso Racconigi, banchina centrale, tratto: via Monginevro - piazza Robiland

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6,00 alle ore 23,00 dei giorni prefestivi per un tratto di m 100 partendo da via Monginevro e procedendo verso SUD, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;
  2. la conferma dell'ordinanza n. 166 del 19.03.87 relativa relativa ai provvedimenti già istituiti per il giorno di martedi non festivo;

  1. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA