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ORDINANZA N. 1799

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 299

LOCALITĄ via Verolengo, via Oglianico

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 7.06.2002

LB/VARIE02/verolengo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 227 prot. n. 1232 del 28.9.1970 che istituiva in via Verolengo nel tratto tra il f.f. Ovest di via Oglianico e m 25.00 ad Est del f.f. Est di via Foglizzo, il senso unico di circolazione con direzione da Est verso Ovest;

Vista l'ordinanza n. 228 prot. n. 1233 del 28.9.1970 che istituiva in via Oglianico il senso unico di circolazione con direzione da Sud verso Nord;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla riorganizzazione viabile del tratto di via oggetto del provvedimento;

Ritenuta la necessità, in via sperimentale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Verolengo

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "a pettine" sul lato SUD della via a partire da m 10.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via Oglianico e procedendo verso OVEST per un tratto di m 58.00 circa;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra il n.c. 210 e via Foglizzo;
  3. la posa in opera di n. 3 paletti da collocare sulla linea normale rispetto all'asse stradale immediatamente ad Ovest del n.c. 210, con funzione di impedimento al transito al tratto di via di cui al punto 2) suddetto;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 227 prot. n. 1232 del 28.9.1970, meglio specificata in premessa;

B) in via Oglianico

C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)