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ORDINANZA N. 1749

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 287

LOCALITĄ via Ventimiglia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 5/06/2002

GI/VARIE02/ventimiglia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione IX Nizza Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Ventimiglia

  1. l'istituzione di un parcheggio per autovetture nell'area delimitata: a SUD da via Corradino; a NORD, carreggiata SUD di corso Maroncelli e ad OVEST fabbricati residenziali, tale parcheggio sarà disposto su cinque file;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "a pettine" negli spazi demarcati e/o attrezzati;
  3. l'istituzione della sosta sulla banchina OVEST, a partire dal f. NORD del varco d'ingresso e uscita al parcheggio di cui al punto 1) suddetto, e procedendo verso NORD, per un tratto di m 30.00 circa con disposizione "a pettine";
  4. la posa di rastrelliere per biciclette, ciclomotori e motocicli, sulla banchina OVEST, a partire da m 10.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Maroncelli, per un tratto di m 6.00 circa, procedendo verso SUD;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)