ORDINANZA N. 1656 |
CITTĄ DI TORINO
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 1133 TIII.2.2 |
LOCALITĄ: via ventimiglia |
Del 27.5.2002 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
PR18\sabrina/gara.ventimiglia 8.6 |
OGGETTO: GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA - CICLOTURISTICA DI SOLIDARIETĄ CONTRO I TUMORI INFANTILI - 8 GIUGNO 2002
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Associazione S.C. Panasonic T.C. Monviso per lo svolgimento della gara ciclistica denominata "CICLOTURISTICA DI SOLIDARIETĄ ALL'U.G.I";
Aquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 8 giugno 2002
In:
VIA VENTIMIGLIA (PALAZZO VELA) - CORSO SPEZIA - CORSO UNITĄ D'ITALIA - STRADA DEL DROSSO - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI - VIA ARTOM - CORSO TRAIANO - CORSO MARONCELLI -
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 13.30 alle ore 18.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
AVVERTE
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)