ORDINANZA N. 1509

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ -

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 266

LOCALITÀ area Crocetta

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 17/05/2002

GI/VARIE02/crocetta

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 2002 1425/006 del 5 marzo 2002, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Sosta a pagamento in area "Crocetta" - Approvazione piano di dettaglio di riordino della sosta ed estensione delle sottozone C2 e C3 - Approvazione.

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1)é istituita la sosta a pagamento nell'area "Crocetta" in luogo non vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso IV Novembre, escluso, tratto: via Tirreno - corso Monte Lungo; corso Monte Lungo carreggiata NORD, compresa, tratto: corso IV Novembre,piazzale Costantino il Grande; piazzale Costantino il Grande, compreso; corso Lepanto, carreggiata NORD, compresa; corso Bramante, carreggiata laterale NORD, compresa, tratto: corso Turati - FF.SS.; via Montefeltro, compresa; via Savonarola, compresa; via Loria, esclusa; corso Turati, compreso, tratto: via Loria - via Tirreno; via Tirreno, compresa, tratto: corso Turati - corso IV Novembre;

  1. all'interno del perimetro di cui al punto 1), nei luoghi ove è istituita la sosta a pagamento, è fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento attestante l'avvenuto pagamento della sosta;
  2. la sosta di cui al punto 1) sulle sedi stradali comprese all'interno di detto perimetro è pertanto subordinata al pagamento della tariffa oraria ridotta di € ,41, fatta eccezione per le seguenti vie, per le quali la tariffa oraria sarà quella ordinaria ossia di € .83;

via Barrilli, via Farina, via Spallanzani, via Camogli, via Forlanini e via Giordano Bruno;

Il pagamento può essere effettuato tramite parchimetri o parcometri oppure mediante l'utilizzo di voucher.

I parcheggi così istituiti verranno gestiti dall'Azienda Torinese Mobilità con proprio personale, attenendosi a quanto previsto nel contratto di servizio tra la Città e l'ATM relativamente alla sosta a pagamento.

Vengono confermate le agevolazioni previste per i residenti e per i dimoranti, così come meglio illustrate nella deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio (mecc. 9601243/06);

  1. sono esentate dal pagamento della sosta tutte le categorie di veicoli sotto elencate:

a) mezzi di trasporto pubblico;

b) velocipedi;

c) ciclomotori;

d) motoveicoli;

e) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;

f) autoveicoli di trasporto funebre;

g) macchine operatrici;

h) veicoli in servizio da piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;

i) veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza, di servizio degli Enti Pubblici (Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Stato, ASL e Aziende Ospedaliere di Torino, ARPA) e delle Aziende esercenti servizi di pubblica utilità (ATM, AEM, ENEL, AAM, ITALGAS, RAI, FS, Poste Italiane, ecc.) dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;

5)la sospensione dei provvedimenti attuativi della sosta a pagamento laddove siano in contrasto con eventuali autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico;

6) l'attuazione della presente ordinanza sarà disposta attraverso l'adozione di specifiche ordinanze di regolamentazione viabile delle vie, corsi e piazze ubicati all'interno del perimetro suddetto;

7) la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)