ORDINANZA N. 1459
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 250 |
LOCALITĄ via Nizza |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 14/05/2002 |
AS/gi/VARIE02/nizza |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della G.C. dell'1.08.2000 mecc. n. 200003364/06, recante l'oggetto: "Piano integrato del traffico e assetto urbano area Lingotto-Ospedali";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Nizza
Il pagamento può essere effettuato tramite parchimetri o parcometri oppure mediante l'utilizzo di voucher.
I parcheggi così istituiti verranno gestiti dall'Azienda Torinese Mobilità con proprio personale, attenendosi a quanto previsto nel contratto di servizio tra la Città e l'ATM relativamente alla sosta a pagamento.
Nei parcheggi così istituiti potranno essere utilizzati, oltre ai voucher ed alle tessere magnetiche prepagate, gli abbonamenti mensili ordinari, gli abbonamenti mensili a fasce orarie e gli abbonamenti settimanali a fasce orarie;
Non sono valide le agevolazioni previste per i residenti e per i dimoranti, così come meglio illustrate nella deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio (mecc. 9601243/06);
sono esentate dal pagamento della sosta tutte le categorie di veicoli sotto elencate:
2)è fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento attestante l'avvenuto pagamento della sosta;
4)la revoca del punto 1) lettera a) dell'ordinanza n. 477 del 21.03.96, che istituiva il divieto di sosta permanente sul lato EST della carreggiata OVEST della via, nel tratto via Millefonti - via Lavagna;
5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)