ORDINANZA N.1445 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ -
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n.247 |
LOCALITÀ Corso Regina Margherita |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
|
del 13/05/2002 |
LB/VARIE02/regina |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 24, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3359 prot. n. 566 del 27.10.2000 che istituiva, tra l'altro, sulla carreggiata laterale NORD di corso Regina Margherita:
Vista l'ordinanza n. 3497 prot. n. 594 del 6.11.2000 che istituiva la traslazione dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico a m 5.00 ad Ovest del n.c. 134;
Vista l'ordinanza n. 3498 prot. n. 595 del 6.11.2000 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta riservata ai veicoli muniti i speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti sul lato Nord, ad Ovest del n.c. 134;
Accertato che le aree di cui sopra, riservate alle operazioni di carico e scarico ed ai veicoli muniti di speciale contrassegno, sono poco utilizzate;
Vista la richiesta di alcuni titolari di attività commerciali;
Visto il parere della Circoscrizione Amministrativa 7^;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Regina Margherita
carreggiata laterale NORD
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
|
(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |