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ORDINANZA N. 1395

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 244

LOCALITĄ via Olivero

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 9/05/2002

GI/VARIE02/olivero

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino - Commissariato di P.S. Mirafiori;

Vista l'ordinanza prot. n. 2014 ord. n.116 del 3 luglio 1972, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata esclusivamente agli automezzi di pertinenza della P.S. lungo il lato NORD di via Olivero, per un tratto di m 50 dal f.f. EST di via Graneri con direzione EST;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Olivero

  1. l'istituzione del divieto di fermata , con sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato muniti di apposito contrassegno sul lato NORD della via, a partire dal f.f. EST di via Graneri per un tratto di m 50.00 circa procedendo verso EST;
  2. l'istituzione del diritto di precedenza della via, nei confronti delle vie intersecanti nel tratto compreso tra corso Unione Sovietica e corso Corsica, esclusi;
  3. la revoca dell'ordinanza prot. n. 2014 n. 116 del 3 luglio 1972, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)