Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Consiglio Regionale del Piemonte, relativa allo svolgimento della manifestazione "Sapore di Piemonte";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 19 maggio 2002
1) dalle ore 2,00 alle ore 10,00 e dalle ore 20,00 alle ore 22,00
in Piazza San Carlo
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli che devono effettuare le operazioni di carico/scarico merci e deposito attrezzature, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
2) dalle ore 2,00 alle ore 22,00
in Via Alfieri, tratto: Piazza San Carlo - Via San Francesco d'Assisi
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
3) dalle ore 7,00 alle ore 22,00
in Via Roma, tratto: Piazza CLN - Piazza San Carlo
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli che devono raggiungere le proprietà latistanti;
4) dalle ore 7,00 alle ore 22,00
in Via XX Settembre, tratto: Via Frola - Via Santa Teresa
la sospensione dell'ordinanza che istituisce il divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli ATM ed autorizzati;
5) dalle ore 2,00 alle ore 22,00
in Piazza Solferino, carreggiata EST, lato EST, tratto: Via Alfieri - Via Arcivescovado
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli che devono effettuare le operazioni di carico/scarico merci e deposito attrezzature;
dalle ore 7,00 del 18 maggio 2002 alle ore 22,00 del 19 maggio 2002
in:
Via Alfieri, tratto: Via Arsenale - Via San Francesco d'Assisi;
Via Lascaris, tratto: Via San Francesco d'Assisi - Via Dellala;
Via Dellala;
Via San Francesco d'Assisi, tratto: Via Alfieri - Via Lascaris;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
in Via Arsenale, tratto: Via Santa Teresa - Corso Matteotti
la sospensione dell'ordinanza che istituisce il divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli ATM ed autorizzati;
dalle ore 7,00 del 18 maggio 2002 alle ore 2,00 del 19 maggio 2002
in Piazza San Carlo, Settore EST, tratto n.c. 183 - n.c. 195, per mq 100 a NORD di Via Giolitti
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli che devono effettuare le operazioni di carico/scarico merci e deposito attrezzature;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;
conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone motulese;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.