Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della CGIL CISL e UIL, relativa allo svolgimento della Festa del Lavoro;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 29 aprile 2002
in Piazza San Carlo, Settore EST
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, dalle ore 7,00 e sino a cessate esigenze per poter effettuare le operazioni di montaggio del palco;
il giorno 1 maggio 2002
in:
Piazza San Carlo, compresi gli attraversamenti delle Vie Giolitti/Alfieri e Santa Teresa/Maria Vittoria, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
in Piazza Vittorio Veneto, compresi gli attraversamenti, dalle ore 7,00 alle ore 10,30;
in Via Po, compresi gli attraversamenti, dalle ore 7,00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo;
Via Roma, ad eccezione degli attraversamenti, dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, per i taxi, per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico e, per il solo transito, per coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
in:
Piazza San Carlo;
Piazza Vittorio Veneto;
Via Po;
Piazza Castello;
Via Roma;
Piazza CLN;
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i taxi e per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, dalle ore 2,00 e sino a cessate esigenze;
il consenso al transito e alla svolta a sinistra per i veicoli ATM che percorrono Lungo Po Cadorna per immettersi in direzione SUD per il Ponte Vittorio Emanuele I;
il giorno 2 maggio 2002
in Piazza San Carlo, Settore EST
l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore ,00 e sino a cessate esigenze, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, per poter effettuare le operazioni di smontaggio del palco;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;
conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone motulese;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.