ORDINANZA N. 1246

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 813 T III.2.2

LOCALITĄ: via scialoja

Del 23.4.2002

CIRCOSCRIZIONE N. 5

 

PR18\sabrina/gara.scialoja.25.4

OGGETTO: GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA - PEDALATA PER LA PACE - 25 APRILE 2002.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Associazione Polisportiva "G. Lombardi" per lo svolgimento della gara ciclistica non competitiva "Pedalata per la Pace";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 25 aprile 2002

In:

(ANDATA)

VIA SCIALOJA - VIA REISS ROMOLI - STRADA AEROPORTO;

(RITORNO)

STRADA PROVINCIALE PER CUORGNE' - CORSO VERCELLI - VIA REISS ROMOLI - VIA SCIALOJA

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

garantire che durante lo svolgimento della gara ciclistica sia attuata ogni misura

di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi

partecipanti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)