ORDINANZA N. 1245 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 812 T |
LOCALITĄ: parco Rignon |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
|
Del 23.04.02 |
PR18/Manifestazioni/gara.rignon 25.4 |
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE II - "CAMMINATA NON COMPETITIVA PER IL QUARTIERE" - 25 APRILE 2002
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, e 9 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con il D.P.R. 16.12.92 n. 495;
Vista la richiesta della Circoscrizione II Santa Rita - Mirafiori Nord per lo svolgimento della camminata non competitiva denominata "CAMMINATA NON COMPETITIVA PER IL QUARTIERE";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 25 aprile 2002
In:
PARCO RIGNON - ( CORSO ORBASSANO 200) - CORSO ORBASSANO DA PARCO RIGNON A VIA PISCINA - VIA PISCINA DA CORSO ORBASSANO A CORSO SIRACUSA (CHIUSURA TOTALE) - CORSO SIRACUSA DA VIA PISCINA A VIA BARLETTA (CONTROVIALE PERCORSO NEL SENSO DI MARCIA)- VIA BARLETTA DA CORSO SIRACUSA A VIA CADORNA - VIA CADORNA DA VIA BARLETTA A VIA BALTIMORA - VIA BALTIMORA DA VIA CADORNA A VIA TRIPOLI - VIA TRIPOLI DA VIA BALTIMORA A CORSO SEBASTOPOLI - CORSO SEBASTOPOLI DA VIA TRIPOLI A CORSO ORBASSANO - CORSO ORBASSANO DA CORSO SEBASTOPOLI ALL'INGRESSO DEL PARCO RIGNON;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni;
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del signor JURI BOSSUTO il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì
garantire che durante lo svolgimento della gara ciclistica sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e gli stessi partecipanti;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO |
|
Arch. Alessandro FARAGGIANA |