ORDINANZA N. 1226 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n 798 T |
LOCALITĄ: corso Regio Parco |
Del 22.4.2002 |
CIRCOSCRIZIONE N.7 |
am/25/111steccato/parco02 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6,7, 157 e 158 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla Soc. Borini Costruzioni;
Vista l'ordinanza n. 1 del 3.01.2002, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;
ORDINA
in corso Regio Parco fronte n.c. 39
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO Arch Alessandro FARAGGIANA |