Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Giulio Cesare interno 338
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono l'interno 338 nel tratto: corso Giulio Cesare - tronco SUD dell'interno medesimo, esclusi;
l'istituzione di un parcheggio nell'area situata a m 100 circa ad EST dell'intersezione di corso Giulio Cesare;
l'istituzione della sosta nel suddetto parcheggio nel settore centrale e sui lati OVEST ed EST, con disposizione "a pettine", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD sulla carreggiata laterale OVEST del tronco EST;
l'istituzione della sosta con disposizione "a pettine" sui lati OVEST ed EST della carreggiata di cui al suddetto punto d) a partire da m 15.00 circa a NORD del n.c. 338/50A e procedendo verso NORD per un tratto di m 50.00 circa, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
l'istituzione di un parcheggio nell'area situata sul lato EST del tronco EST dell'interno medesimo, a m 100 circa a SUD del tronco NORD;
l'istituzione della sosta nel suddetto parcheggio nel settore centrale e sui lati OVEST ed EST, con disposizione "a pettine", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
l'istituzione del senso unico antiorario nella carreggiata interna al parcheggio di cui al suddetto punto f);
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nei varchi di entrata e uscita nel/dal parcheggio suddetto, rispettivamente:
nel varco di entrata SUD con direzione da OVEST verso EST,
nel varco di uscita NORD con direzione da EST verso OVEST;
l'istituzione del divieto di fermata ai caravan ed agli autocarovan su tutta la carreggiata e nelle aree parcheggio;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.