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ORDINANZA N. 1165

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 213

LOCALITĄ Parco Sempione

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 15/04/2002

LB/VARIE02/sempione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 205 prot. n. 1395 del 2 luglio 1974 che istituiva il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto le biciclette ed i veicoli autorizzati, sull'area del parco Sempione di accesso alla Piscina Comunale;

Vista la comunicazione della Società Sportiva RARI NANTES TORINO, affidataria della gestione del complesso natatorio "Parco Sempione", con la quale vengono evidenziati i disagi, determinati dal divieto di transito a tutti i veicoli sull'area di accesso alla piscina comunale, per utenti della piscina coperta, costituiti prevalentemente, nelle fasce orarie pomeridiana e pre-serale, da bambini che devono essere accompagnati dagli adulti, nonchè per la società stessa per il rifornimento dei materiali necessari all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nel parco Sempione

  1. l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto biciclette, veicoli AMIAT e veicoli utilizzati per la manutenzione del parco, veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico merci o per consentire la salita e la discesa di bambini e veicoli muniti di specifico contrassegno, sull'area del parco di accesso alla piscina comunale;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci o per consentire la salita e la discesa di bambini, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 giugno di ogni anno, sul lato EST del piazzale, a NORD del viale di accesso al medesimo, per quattro posti auto con disposizione "a pettine";
  3. l'istituzione della sosta per le biciclette, nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD del piazzale, immediatamente ad OVEST del viale di accesso al medesimo, per un tratto di m 20.00 circa;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 205 prot. n. 1395 del 2 luglio 1974, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)