ORDINANZA N.1109 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 210 |
LOCALITĄ Via Cottolengo |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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del 10.04.02 |
LB/VARIE02/cottolengo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Viste le ordinanze n. 125 prot. n. 119 del 21.1.1997 e n. 442 prot. n. 410 del 5.3.1997, che istituivano il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, sul lato SUD di via Cottolengo, rispettivamente per un tratto di m 20 partendo da m 2 ad OVEST del passo carrabile n.c. 15 e per un tratto di m 12 ad EST dal filo EST del passo carrabile n.c. 15;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione X, Mirafiori;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Cottolengo
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |