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ORDINANZA N. 1085

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 206

LOCALITĄ corso Dante

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 9.04.2002

GI/VARIE02/dante

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

A seguito del sopralluogo esperito dal civico Ufficio Tecnico è emerso che una migliore razionalizzazione della sosta nel parcheggio sulla banchina NORD di corso Dante, situato ad OVEST del f.f. OVEST di via Nizza, incrementerebbe il numero di posti auto;

Vista l'ordinanza n. 3445 prot. 647 del 28.12.99, con la quale era stato istituito il divieto di sosta, con sosta consentita sulla banchina NORD di corso Dante, per un tratto di m 90 circa a partire dal f.f. OVEST di via Nizza, sul lato NORD e SUD "in fila", e sul lato perimetrale OVEST "a pettine";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Dante

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la sosta consentita sulla banchina NORD, a partire dal f.f. OVEST di via Nizza e procedendo verso OVEST per un tratto di m 90 circa, sul lato NORD con disposizione "a spina" e sul lato SUD con disposizione "in fila";
  2. la revoca della lettera C) punto 2) dell'ordinanza n. 3445 prot. 647 del 28.12.99, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)