ORDINANZA N. 1025
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 203 |
LOCALITĄ corso Giovanni Lanza |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 4/04/2002 |
GI/VARIE02/lanza |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con
Visto il parere della Circoscrizione amministrativa 8 afferente agli attraversamenti pedonali rialzati e dossi di rallentamento in corso Quintino Sella - Adozione;
Vista l'ordinanza n. 2341 prot. 409 del 24.07.2000, con la quale veniva disposta tra l'altro, alla lettera A) punto 1) sub a) la posa di un dosso artificiale, sulla carreggiata EST di corso Giovanni Lanza, a m 30.00 circa a SUD del n.c. 65;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
la dismissione del dosso la cui posa era stata istituita con l'ordinanza n. 2341 prot. 409 del 24.07.2000, meglio specificata in premessa;
la pubblicazione del presente provvedimento Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione del dosso, in relazione alla loro natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)