ORDINANZA N. 1022

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 648 T III.2.2

LOCALITĄ: Corso Moncalieri.

Del 3.4.2002

CIRCOSCRIZIONE N. 8

 

PR18\sabrina/gara.moncalieri 6.4.2002

OGGETTO: GARA PODISTICA COMPETITIVA "SISPORT FIAT S.P.A" - TROFEO GIOVANNI AGNELLI - 6 APRILE 2002.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Associazione Sisport Fiat S.p.a. per lo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "TROFEO GIOVANNI AGNELLI";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Il giorno 6 aprile 2002

In:

CORSO MONCAIERI - PASSERELLA SUL PO - PISTA CICLABILE - VIALE MILLO - VIALE TURR - VIALE VIRGILIO - ORTO BOTANICO - VIALE P.A. MATTIOLI - VIALE MEDAGLIE D'ORO - VIALE BOIARDO - PISTA CICLABILE - CORSO MONCALIERI (MARCIAPIEDE LATO NUMERI PARI);

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

Con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a

carico del signor BETTASSA LORENZO il quale assumerà la responsabilità

civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì

garantire che durante lo svolgimento della gara podistica sia attuata ogni misura di

prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti.

La pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)