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ORDINANZA N. 1006

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 200

LOCALITĄ via Valfrè

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 29.03.2002

GI/VARIE02/valfrè

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Comando Provinciale di Torino - Regione Carabinieri e Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza n. 1316 prot. 1203 dell'1.08.96 punto 2), con la quale tra l'altro, era stato istituito il divieto di fermata permanente sul lato NORD di via Valfrè, tratto. via Vittorio Amedeo II - via Avogadro, esclusi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Valfrè

  1. l'istituzione di una corsia riservata unidirezionale da EST verso OVEST, sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra via Avogadro e via Vittorio Amedeo II;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, fatta eccezione per i veicoli delle Forze dell'Ordine in dotazione o in servizio autorizzato, purché identificabili da evidenti segni di riconoscimento;
  3. la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 1316 prot. 1203 dell'1.08.96, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)