ORDINANZA N. 987 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 190 |
LOCALITĄ Piazza Borromini, corso Casale |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
|
del 28.03.2002 |
LB/VARIE02/borromini |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 6 bis prot. n. 89 del 18.01.1979 che regolamentava la sosta a 60 minuti primi nei giorni feriali della ore 8.00 alle ore 13.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 lungo il lato Sud della carreggiata perimetrale Sud di piazza Borromini nel tratto compreso tra corso Gabetti e via Bardassano;
Vista l'ordinanza n. 1434 prot. n. 1253 del 24.7.1997 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, eccetto il sabato, con sosta "in fila" riservata esclusivamente alle persone motulese o ai non vedenti, sul lato SUD di piazza Borromini, per un posto auto in prossimità dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 72, sede della filiale C.R.T.;
Vista l'ordinanza n. 3956 prot. n. 691 del 7.12.2000 che istituiva in piazza Borromini, carreggiata Est, il senso unico di circolazione veicolare con direzione da Nord verso Sud;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla risistemazione viabile di piazza Borromini;
Visto il parere favorevole espresso dalla Circoscrizione 7^;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in piazza Borromini
B) in corso Casale
C)la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
|
(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |