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ORDINANZA N. 975

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 185

LOCALITĄ via San Francesco d'Assisi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 27/03/2002

GI/VARIE02/assisi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino- Ufficio Malattie Professionali - Sezioni di Polizia Giudiziaria;

Vista l'ordinanza n. 3115 prot. 655 del 13.09.2001, con la quale sul lato OVEST di via San Francesco d'Assisi, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 18.00, immediatamente a NORD del n.c. 26, con sosta riservata ai veicoli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno, per un tratto di m 10.00 circa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Francesco d'Assisi

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato OVEST della via immediatamente a NORD del n.c. 26, con sosta riservata ai veicoli della Procura della Repubblica in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno, la cui copia allegata costituisce parte integrante del presente provvedimento, con disposizione "in fila" per un tratto di m 15.00 circa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3115 prot. 655 del 13.09.2001, meglio specificata in premessa;
  3. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)